(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  numeri  d'ordine 7 e 8 della tabella A) allegata alla legge
regionale 12 novembre 1982, n. 61  e  successive  modificazioni  sono
sostituiti dai seguenti:
 
                                      Importo per metro quadrato
                                      --------------------------
N.     Oggetto della concessione                      Canone
                                                  --------------
                                          Tassa    Tariffa    Canone
                                                   unitaria   minimo
                                                       -         -
7     Pontile destinato all'ormeggio
        di imbarcazioni nelle zone
        portuali
      a) con appoggio mobile              1.950   29.000
      b) con appoggio fisso               2.080   32.000
      c) occupazione area litoranea
            per ormeggio natanti
                                          2.080   32.000
NOTA:  Se le concessioni sono richieste e utilizzate direttamente da:
    a)  enti  pubblici  per  usi  di pubblica utilita', l'importo del
canone e' ridotto al 10 per cento;
    b)  altri  enti  o  associazioni  senza  fine  di  lucro, uno dei
soggetti di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 dell'art. 6  della
legge 17 maggio 1983, n. 217 concernente "Legge quadro per il turismo
e interventi per il potenziamento e  la  qualificazione  dell'offerta
turistica";  uno  dei  soggetti  di  cui  agli articoli 225 e 226 del
codice della navigazione approvato con regio decreto 30  marzo  1942,
n.  327,  nonche' uno dei soggetti muniti di licenza di tipo A di cui
all'art.  37  della  legge  regionale  26   maggio   1982,   n.   25,
limitatamente  all'unita'  di  navigazione  adibita  esclusivamente a
pesca  professionale  risultante  dalla   licenza   di   navigazione,
l'importo del canone e' ridotto del 50%.
8     Posa di boe                         9.100  140.000
8- bis Occupazione di area portuale
         per ormeggio di unita' di
         navigazione                      9.100   15.000    140.000
NOTA:  Ai  numeri  d'ordine  8  e 8- bis si applicano le disposizioni
contenute nella nota al numero d'ordine 7.
   La   tariffa  relativa  al  numero  d'ordine  8-  bis  si  ottiene
moltiplicando la tariffa unitaria  per  il  modulo  del  natante.  Il
modulo  del  natante  espresso  in  m2  si  ottiene  moltiplicando la
lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto.
   La  tariffa  risultante  eccedente quella minima si arrotonda alle
mille lire superiori.